Una legge per gli autori italiani di fumetti: modifiche in corso

SILF logoSILF/SLC/CGIL segnala: Ecco il testo modificato della proposta di integrazione della legge sul diritto d'autore a favore degli autori. Il testo precedente è in linea nel sito del Parlamento. Il nostro Sindacato ha proposto ai parlamentari alcune ulteriori piccole, ma significative, modifiche, che vi segnalimo in coda.

Modifiche alla legge 22 Aprile 1941, n.633, in materia di tutela dei diritti degli autori di opere di disegno “ a fumetti “.
Comma 1. Nelle opere di arte del disegno cosidette “a fumetti” la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti,anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo necessario alle due parti creative alla sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale di vendita, verrà ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.
Comma 2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbiano contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.
Comma 3. Nelle opere “a fumetti” di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere “a fumetti” di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori.

Ulteriori modifiche da noi richieste:
La dicitura  - opere di disegno "a fumetti" - va modificata in opere a fumetti. L'inizio del comma 1 va modificato come segue: Comma1. Nelle opere a fumetti la parte...
Nel resto del testo bisogna togliere le virgolette da "a fumetti" in modo che resti solo opere a fumetti. La virgolettatura è assolutamente falsante rispetto alla definizione ormai cosolidata di fumetto. La dicitura "opere di arte del disegno cosiddette a fumetti" è da noi considerata negativamente. Abbiamo ormai assodato che il fumetto è opera di letteratura (disegnata), e questo le offre maggiori vantaggi complessivi, al di fuori di dubbi interpretativi, non ultimo quello del contratto di edizione. Info: silf-slc@mail.cgil.it
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Articolo di afnews (se non altrimenti indicato) - Domenica, 22/6/2003
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